Leggendo la nuova autocertificazione, che dovrà essere compilata e firmata prima degli spostamenti, si impone più di qualche riflessione, al di là dei possibili effetti sulle licenze di polizia.
La nuova autocertificazione per spostarsi durante l’emergenza sanitaria sembra rendere sempre più difficoltoso non incorrere in reati. Sto leggendo il nuovo modulo come appare dal sito istituzionale www.interno.gov.it. Sparisce l’intestazione al ministero dell’Interno (?); vengono richiamati i dpcm 8 e 9 marzo 2020 con la ben nota estensione a tutto il territorio nazionale delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19 in corso. Non è più riportato il richiamo agli articoli 46-47 e 76 del dpr 445/2000. È mantenuto sia il richiamo all’articolo 495 sia quello all’articolo 650 codice penale “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”. Fin qui valgono in toto le precedenti considerazioni svolte e valgono – del pari – i richiami normativi espressi, che si riportano in calce.
La nuova autocertificazione: un altro aspetto da dichiarare
Nella nuova autocertificazione viene tuttavia aggiunto un periodo il cui contenuto fa accapponare la pelle. Passi per la dichiarazione di “non essere sottoposto alla misura della quarantena”, ma come si fa a firmare un documento dove si dichiara davanti alla legge di non essere risultato positivo al virus Covid-19? La positività o la negatività al virus viene accertata solo dopo l’esecuzione del tampone orofaringeo e successive analisi di laboratorio. E spesso neppure questo è sufficiente. Il tampone non è stato disposto sull’intera popolazione, cosa sommamente difficoltosa se non impossibile (siamo più di sessanta milioni). Quindi come si fa a sottoscrivere scientemente una siffatta dichiarazione?
È un problema di non poco conto. In tal modo si potrebbe aprire la strada per essere incriminati di epidemia colposa ex articolo 452 del codice penale, in relazione all’articolo 438. È un reato collocato tra i delitti contro l’incolumità e salute pubblica, vigente e potenzialmente applicabile alla fattispecie di cui trattasi e alle condotte omissive poste in essere. Trattasi di reato molto grave, che stabilisce che “chiunque per colpa (indi per negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) cagiona una epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, è punito con la reclusione da 3 a 12 anni”. La fattispecie originaria, dolosa, prevede invece l’ergastolo.
Nulla di nuovo neppure per la previsione dei controlli a campione sul contenuto delle autocertificazioni, visto che sono previsti dal medesimo dpr 445/2000 all’articolo 71.
La legge in vigore
Articolo 495 del codice penale
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni. La reclusione non è inferiore a due anni: 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta a indagini ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.
Articolo 650 del codice penale
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.
Articolo 76 del Dpr 445/2000
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 (autocertificazioni, ndr) e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2 (impedimento temporaneo, ndr), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Nulla di nuovo neppure per la previsione dei controlli a campione sul contenuto delle autocertificazioni. Sono infatti previsti dal medesimo Dpr 445/2000, all’articolo 71.
Essere denunciati per questi reati equivale a fondare un motivo più che valido per il ritiro di armi e licenze. Nei comportamenti sopra menzionati è facilmente desumibile un criterio di inaffidabilità. Restano aperte e irrisolte tutte le delicate e gravi problematiche sui motivi mediati, qualora i reati suddetti vengano accertati a carico di un soggetto convivente con il titolare delle licenze. Vista l’aria che tira (epidemie a parte) il consiglio è di mantenere comportamenti altamente responsabili.
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