Una circolare degli Interni chiarisce che la condanna a una pena pecuniaria non fa scattare automaticamente il divieto di rilascio o rinnovo del porto d’armi.
Se la pena detentiva è convertita in pena pecuniaria, non esiste automatismo nel diniego del porto d’armi. “Indipendentemente dal fatto che sia intervenuta o meno la sentenza di riabilitazione”. Ciò avviene anche in caso di pronuncia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. E anche per i reati previsti dall’articolo 43 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per i quali la riabilitazione penale non ha effetti dal punto di vista amministrativo.
È il senso della circolare emanata dal ministero dell’Interno per tentare di garantire uniformità su tutto il territorio nazionale dopo le diverse pronunce della giustizia amministrativa. Considerato che “in sede di applicazione concreta sono state rilevate alcune incertezze”. Per il resto, dall’Interno ribadiscono i criteri per definire le condizioni ostative al rilascio del porto d’armi: in caso di riabilitazione, chi è condannato per una violazione dell’articolo 11 non incappa obbligatoriamente nel diniego. È tutto rimesso, come sempre, alla valutazione discrezionale dell’amministrazione.
In sintesi
Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo 11 del Tulps
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all‘ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Articolo 43 del Tulps
Oltre a quanto è stabilito dall’articolo 11 non può essere concessa la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.