Il comodato di un’arma non è di per sé autorizzazione al porto: lo ribadisce la prima sezione penale della Cassazione.
Il comodato di un’arma ha a che fare solo con la sua cessione. Ciò vuol dire che restano validi tutti gli obblighi di denuncia e soprattutto che se non si possiede la licenza il porto non è consentito. Lo stesso vale per la locazione. Lo ribadisce la Cassazione (prima penale, sentenza 26994/2021) diffondendo le motivazioni di un caso discusso a primavera.
L’articolo 22 del Tulps consente la locazione o il comodato esclusivamente di armi sceniche, da caccia o per uso sportivo oppure per esigenze di studio, esperimento e collaudo se una delle due parti è dotata di licenza per la fabbricazione.
Il passaggio chiave della sentenza
Il comodato di un’arma, che ne consente “il trasferimento da un soggetto all’altro”, riguarda “unicamente la sua cessione e non anche la detenzione e il porto”. I soggetti “protagonisti del negozio giuridico devono infatti adempiere agli obblighi di denuncia della detenzione […]. E il conduttore o comodatario resta soggetto al generale divieto di porto dell’arma, salvo che disponga della relativa licenza o di altro titolo abilitante, non potendosi ritenere tale il ridetto negozio giuridico”.
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