La Cassazione ha respinto il ricorso di un cittadino pratese già condannato in appello. L’uomo non aveva denunciato l’acquisto dell’arma ritenendo che fosse sufficiente la comunicazione di colui che gliela aveva ceduta. Secondo i giudici però gli errori sulla legislazione sulle armi non sono scusabili.
Anche se commessi in buona fede, gli errori sulla legislazione sulle armi non possono essere ricondotti alla tipologia dell’errore di fatto. E pertanto non si possono applicare le esimenti previste dall’articolo 47 del codice penale che in alcune circostanze esclude la punibilità dell’agente. Non è questo il caso: visto che si tratta di norme “che integrano il precetto penale”, un eventuale errore è “inescusabile”. Lo ha ribadito la settima sezione penale della Cassazione respingendo il ricorso di un cittadino pratese, già condannato in appello, e costringendolo a pagare un’ammenda di 2.000 euro.
La sentenza, con relative motivazioni, è stata pubblicata alla fine della scorsa settimana. Ritenendo erroneamente che fosse sufficiente la denuncia di colui che gli aveva ceduto l’arma, l’uomo non ne aveva comunicato la detenzione alle autorità. Quando si parla di legislazione sulle armi però, scrive la Cassazione, “non esclude il dolo del delitto di detenzione illegale di arma l’erroneo convincimento [sull’obbligo] di denunciare il possesso dell’arma”.