La Cassazione sulle cartucce “a pallettoni”, sempre attuale
I criteri di scelta degli argomenti da trattare in una rubrica di approfondimento come questa sono eterogenei: possono derivare dalla approvazione di nuove norme legislative (o da nuovi progetti di legge discussi in commissione), da pronunce dei tribunali (principalmente Corte di Cassazione e Tar/Consiglio di Stato) e ancora da quesiti che pervengono dai lettori, che siano ritenuti di grande e attuale interesse comune. Il primo argomento, vedi infra, trae spunto da una recente sentenza della Corte di Cassazione, mentre nelle successive due pagine tratteremo una tematica che ci hanno segnalato alcuni presidenti di sezione Tsn per conto di loro associati, collezionisti di armi da fuoco.
Nei decenni (diciamo dal 1975 a oggi) numerose persone sono finite nei guai, parecchie di loro hanno subito condanna penale, per reati che hanno coinvolto la detenzione e/o l’impiego di munizioni da caccia per fucile – quasi sempre in calibro 12 – caricate con palle multiple di grande diametro. Ho volutamente omesso il termine “pallettoni” perché, come tanti hanno da sempre sostenuto, è estraneo al linguaggio giuridico: semplicemente (per la legge) i pallettoni non esistono. Tuttavia dal punto di vista terminologico e semantico… esistono eccome; tant’è che troviamo tale dizione su numerose confezioni di tali munizioni, e spesso anche sul bossolo delle stesse. Per chi non vuole sorbirsi per intero l’approfondimento, diciamo subito che la Cassazione – sentenza 10-23 aprile 2015 n° 17013 – ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con la motivazione “perché il fatto non sussiste”, posto che il giudice di primo grado aveva errato nell’emettere sentenza di condanna per la detenzione di quattro cartucce a pallettoni non denunciate.
Alcuni punti fermi
Questo perché, dice la Cassazione, le cartucce caricate a pallettoni rientrano nella categoria delle munizioni spezzate, per cui ai fini dell’art. 697 codice penale la denuncia di detenzione non è dovuta se non eccede il numero di mille unità: ciò in base al disposto della legge 110/1975 art. 26 (che parla di cartucce a pallini per fucili da caccia). Quindi la recente giurisprudenza individua alcuni punti fermi: quando si parla di cartucce a pallini non si deve considerare il diametro e/o la quantità dei pallini. La cartuccia ne potrà contenere nove, cinquanta o duecento, ma resta sempre “munizione spezzata”. Le legge, insomma, prevede solo la distinzione tra munizioni a palla singola e a palla multipla. Siccome è innegabile che i “pallettoni” siano palle multiple, anch’essi rientrano in tale elementare concetto, con gli annessi e connessi in tema di detenzione ed esenzione dall’obbligo denuncia fino a mille unità. Che le cartucce a pallettoni per fucile a canna liscia siano da caccia è fatto innegabile; al di là della previsione della nostra legge venatoria, basta pensare alla loro denominazione buckshot = munizione per cervo, con ciò indicando una delle principali destinazioni funzionali.
Ampliamo il discorso
Visto che siamo in argomento, sarebbe opportuno ampliare di poco il discorso.
A) La cartuccia a palla singola per fucili in calibro 12 o inferiore, sia questa con proiettile in piombo, altra lega metallica o materiale sintetico (gomma, polimero, gel, elastomero) non è certo “munizione spezzata” ed è quindi soggetta all’obbligo di denuncia, a prescindere dalla quantità detenuta. Quelle in materiale sintetico non sono neppure idonee per la caccia.
B) Non sono da caccia le cartucce caricate con palle o granuli multipli in gomma o materiale similare (le cosiddette anti sommossa, anti crimine, less than lethal eccetera). Anche per queste ultime è opportuno provvedere alla denuncia, al fine di evitare comprensibili guai giudiziari in caso di un controllo.
C) Esistono altre tipologie di munizioni spezzate, per le quali va individuato l’obbligo (o meno) della denuncia di detenzione. Mi riferisco in particolare alle munizioni in calibro da arma corta caricate a pallini: sono certamente “per armi comuni da sparo” ma non sono “per fucili da caccia”. Si potrebbe pensare il contrario, perché in effetti nessuno impedisce di usarle in una carabina in calibro venatorio per arma corta. Se posseggo una carabina in calibro .44 RM (cito a titolo di mero esempio), ho senza dubbio un’arma da caccia che può sparare anche le relative munizioni caricate a pallini. Tuttavia non si deve dimenticare che ai sensi di legge tali munizioni sono sempre considerate “per arma corta”, anche se sparate in una carabina. Che fare in tali circostanze? Anche per le cartucce a pallini in calibri da pistola o revolver è necessario procedere alla denuncia di detenzione, nonostante siano state create per la caccia a prede di piccole dimensioni, come i rettili, e per il controllo dei roditori e di altre specie nocive. Si rammenta che, ex decreto legislativo 204/2010, le munizioni finite in calibro per arma corta, anche se riferite a un fucile o carabina del medesimo calibro, si possono detenere, previa denuncia, fino a 200 unità.
Come scrive anche il giurista ed ex giudice Edoardo Mori, il legislatore si è mosso in base alle proprie limitate conoscenze, e non ha previsto talune sotto categorie, che non esistevano o di cui ignorava l’esistenza. Il riferimento principale, richiamato dalla sentenza sopra citata, resta alle munizioni spezzate per impiego venatorio, tipicamente destinate ai fucili a canna liscia.
Un cordiale saluto a tutti.
avvocato Fabio Ferrari