La Giunta regionale dell’Emilia Romagna ha disciplinato l’utilizzo della pasturazione nella caccia di selezione al cinghiale.
Affinché tale pratica non diventi fonte di sostentamento con le conseguenze definite dall’art. 7 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, in linea con quanto suggerito anche da Ispra, per attrarre i cinghiali presso i punti di prelievo, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
1. deve essere predisposto non più di un punto di alimentazione ogni 50 ha di superficie dell’unità territoriale di gestione (Distretto nell’ambito degli Atc, Azienda faunistico-venatoria);
2. deve essere utilizzato esclusivamente mais in granella;
3. deve essere utilizzato un quantitativo massimo di cibo da somministrare giornalmente in ciascun punto di disponibilità pari a 1 kg di granella di mais;
4. deve essere sospesa la distribuzione del cibo attrattivo al termine del periodo di prelievo consentito e/o nel momento in cui risultino completati gli abbattimenti autorizzati.
Clicca Cinghiale delibera 1204_2017 per leggere il testo completo della delibera di Giunta n° 1204 del 02/08/2017.