Se è circoscritta a un solo episodio non recente l’assunzione occasionale di stupefacenti può comunque produrre effetti negativi sul rilascio del porto d’armi?
È vero che oltre che con la dipendenza la legge mette in relazione la non idoneità al rilascio della licenza di porto d’armi anche con l’assunzione occasionale di stupefacenti e dunque rende possibile intervenire «anche in presenza di un uso saltuario»; ma la valutazione deve fondarsi sullo spirito della normativa, non su «un’interpretazione letterale».
Non può dunque considerarsi inaffidabile una persona che una sola volta ha fumato uno spinello, episodio «unico e isolato» peraltro risalente a un periodo anteriore al rilascio dei titoli e «non connotato da gravità»; tanto che il procedimento s’era concluso «con un semplice invito a non far più uso di sostanze stupefacenti».
Il Consiglio di Stato (sentenza 10232/2022) ha dunque respinto il ricorso del ministero dell’Interno che aveva presentato appello contro la decisione del Tar della Toscana chiedendo di ripristinare la decisione originaria della prefettura; nel 2019 una guardia giurata s’era vista infatti respingere la richiesta di rinnovo per colpa di quell’episodio, ma aveva vinto il ricorso al Tar. E qualche giorno fa il Consiglio di Stato, preso atto «dell’assenza di elementi sintomatici di inaffidabilità», ha confermato che ha ragione.
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