Alcuni lettori, dopo avere letto di una petizione che vorrebbe introdurre l’assicurazione obbligatoria per i detentori di armi, hanno chiesto maggiori informazioni alla redazione. Alcuni hanno tentato di trovare polizze per assicurarsi contro eventuali danni a terzi per un utilizzo delle armi per difesa dentro la loro abitazione; non avendo trovato alcuna assicurazione che stipuli tale polizza, chiedono qualche spiegazione sul tema
Ritenuto che il problema dell’assicurazione obbligatoria sia di interesse generale, facciamo il punto della situazione affrontandola brevemente a 360°. Queste proposte provengono solitamente da precise parti politiche, animate da una ideologia anti-armi e anti-difesa personale del cittadino. L’unico fine è aggravare, anche da un punto di vista economico, le condizioni dei detentori di armi, in modo da farli desistere o rinunciare. Visto che uno dei difetti peggiori di noi italiani è quello di dimenticare troppo in fretta, torniamo indietro di qualche anno per rinfrescare la memoria.
Di tale obbligo si parla apertamente almeno dal 2004. Nel 2008 assistiamo alla proposta di legge del deputato Alessandro Naccarato (Pd), di seguito riportata. “Le armi comuni da sparo elencate all’articolo 2 della legge n. 110 del 1975, e successive modificazioni, non possono essere detenute o utilizzate se i possessori delle stesse non stipulino, secondo le disposizioni della proposta di legge, l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dagli articoli 2050 e 2051 del codice civile. La presente legge non si applica alle armi in dotazione alle Forze armate, di polizia e di pubblica sicurezza. [Perché mai ? Sfugge del tutto la ragione di tale favore.] L’adempimento dell’obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall’agente di assicurazione, da cui risultino il numero di matricola dell’arma e il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio”.
Follia pura, pensiamo solo a cosa accadrebbe se si vendono o comprano altre armi; come si dovrebbero comportare i collezionisti? Passerebbero il loro tempo nelle agenzie di assicurazione a modificare e aggiornare i contratti. E le armerie? Credo che non valga neppure la pena commentare. Siamo oltre ogni immaginazione.
Andiamo avanti, perché qui viene il bello. “Il trasferimento di proprietà dell’arma comporta la cessione del contratto di assicurazione stipulato ai sensi dell’articolo 1”. Mi chiedo se questi soggetti conoscano le regole e le problematiche relative ai contratti di assicurazione: secondo me no. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il trasgressore dell’obbligo di cui all’articolo 1 è punito con l’arresto da tre mesi a tre anni e con l’ammenda da 1.000 a 3.000 euro”. Siamo arrivati al climax: se non ti assicuri, c’è la galera! Con decine di migliaia di auto e altri mezzi che ogni giorno circolano tranquillamente senza la Rc obbligatoria (il 5,9% del parco circolante, secondo le stime Ania), il problema sono i detentori legittimi di armi, che devono andare in galera. Mi fermo qui; mancano le parole idonee a esternare il senso di sconcerto e di smarrimento. Risultato: tale proposta, del 14 maggio 2008, non arriva neppure in Commissione.
Aprile 2013: in Senato è presentato il disegno di legge delle senatrici Manuela Granaiola (area Pd, poi Articolo 1) e Silvana Amati (Pd). Quello, famoso suo malgrado, che proponeva tra le altre cose la durata di tre anni delle licenze, l’obbligo di deposito di tutte le armi presso le sezioni del Tsn con divieto assoluto di detenzione e il permesso annuale di trasporto per i soli agonisti in occasione delle gare. L’articolo 7 di tale disegno di legge fa esattamente “copia incolla” della proposta Naccarato del 2008 (inutile riportarlo). Anche qui nulla di fatto, proposte assurde, inattuabili, mai recepite. Ora si torna alla carica.
Tutti i cacciatori e i tiratori iscritti a poligoni e campi di tiro sono già assicurati. Al di fuori di tali situazioni è possibile assicurarsi contro danni a terzi stipulando polizze per la Rc familiare, che devono contemplare in modo specifico anche danni colposi derivanti dalle armi da fuoco. Quello che nessuno dice (ma tutti sanno) è che nessuna polizza al mondo vi potrà salvare se il “danno” è stato cagionato in modo volontario. Fa parte della natura stessa dei contratti di assicurazione. Il danno risarcibile deve essere esente da qualsiasi forma di dolo o colpa grave: lo prevede l’articolo 1900 del codice civile, che non fu redatto dalla Nra ma promulgato dallo Stato italiano e pienamente in vigore.
Non credo sia necessario aggiungere altro.
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