Secondo il sindacato delle autonomie e delle polizie locali la sentenza del Tribunale del lavoro non è a favore del Comune di Venezia. Non sempre sussiste l’obbligo di armarsi per gli agenti di polizia municipale. Pesa il caso delle donne assunte prima del 2000.
Come il giorno dopo le elezioni: in Italia hanno vinto tutti. E se il Comune di Venezia aveva espresso la propria soddisfazione per la sentenza del giudice del lavoro che stabiliva l’obbligo di armarsi per gli agenti di polizia municipale, il Diccap punta sull’obiezione di coscienza per le agenti assunte prima del 2000 per segnalare come finora il Comune abbia “attuato una condotta discriminatoria nei confronti delle lavoratrici”. E come la sentenza del Tribunale del lavoro non sia a senso unico. Il sindacato delle autonomie e delle polizie locali sottolinea che “l’esclusione dall’esonero delle agenti non era stata presa in considerazione come possibile dall’amministrazione comunale, che alla fine del 2016, dopo la lotta sindacale, aveva trasferito ad altri uffici otto vigilesse che si erano rifiutate di avere in dotazione l‘arma”.
Il giudice, commentano i rappresentanti sindacali, “ha ordinato per la seconda volta al Comune di rimuovere gli effetti discriminatori della condotta. E di riconoscere l’esercizio dell’obiezione di coscienza all’uso dell’arma manifestato dalle lavoratrici, applicando il medesimo trattamento dei colleghi uomini. Chiediamo ora all’amministrazione comunale di prendere atto dei propri gravi errori, di smetterla di manipolare la realtà delle cose e di applicare finalmente il principio sancito dal tribunale”.