Acquisto di un’arma: che cosa dice la legge

Acquisto di un’arma: pistola con munizioni
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L’acquisto di un’arma è disciplinato da una normativa che negli anni ha subito numerose modifiche e revisioni. I fatti di cronaca delle ultime ore rende utile un riepilogo, con una raccomandazione: bisogna mantenersi sempre aggiornati consultando siti ufficiali e leggendo riviste specializzate.

L’acquisto di un’arma da sparo presuppone che l’acquirente sia in possesso di un’autorizzazione rilasciata dalla polizia (articolo 35, comma 3, del Tulps). Le autorizzazioni possono essere divise in occasionali (cioè che servono per un solo acquisto, anche se di più armi: è il nullaosta) e permanenti (cioè che servono anche per più acquisti: sono le licenze di porto d’armi).

Il nullaosta

Per acquistare un’arma comune da sparo è dunque necessario possedere un’autorizzazione. Chi non è in possesso di un porto d’armi dovrà munirsi di un nullaosta all’acquisto. Questo documento è rilasciato dall’autorità di polizia. Per averlo occorre recarsi, secondo i casi, alla stazione dei carabinieri, al commissariato della polizia di Stato o alla questura competente per territorio in base al luogo di residenza dell’interessato. Per ottenere il nullaosta è necessario compilare una domanda in carta libera (scaricabile dai siti www.poliziadistato.it o www.carabinieri.it); il richiedente, che deve avere compiuto la maggiore età, specifica obbligatoriamente il motivo dell’acquisto di un’arma (per esempio difesa abitativa, pratica dello sport del tiro a segno).

Occorrono una certificazione comprovante l’idoneità psicofisica, rilasciata dall’Asl di residenza oppure dagli uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della polizia di Stato, e una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge, e dichiari le generalità delle persone conviventi, di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile, organo della presidenza del consiglio dei ministri (legge 130/2007).

Bisogna infine presentare la documentazione o l’autocertificazione relativa al servizio prestato nelle forze armate o di polizia oppure il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una sezione del Tiro a segno nazionale; questa documentazione non deve essere stata ottenuta da più di 10 anni. Il nullaosta, che ha una validità di 30 giorni, può essere utilizzato solo nell’ambito della provincia della questura che lo ha rilasciato. Se si vuole procedere all’acquisto di un’arma fuori provincia, lo si dovrà far vidimare dalla questura competente. Al momento dell’acquisto la licenza verrà ritirata dall’armiere e trasmessa alla questura unitamente alla dichiarazione di vendita.

Le licenze di porto d’armi

Il nullaosta è un titolo d’acquisto occasionale (serve per effettuare un solo acquisto, anche se di più armi). Le licenze di porto d’armi sono invece dei titoli d’acquisto permanenti; possono cioè essere utilizzate anche per acquistare armi più volte, fintanto che sono in corso di validità. Le licenze di porto d’armi sono di tre tipi e tutte richiedono gli stessi documenti previsti per il nullaosta, più alcune fotografie. La licenza consente il porto di:

  • fucile per difesa personale;
  • pistola o rivoltella per difesa personale;
  • fucile per uso di caccia;
  • fucile per lo sport del tiro a volo.

La licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale

Questo documento è rilasciato dal prefetto (la licenza di porto di fucile per difesa personale è invece rilasciata dal questore). Per ottenerlo è necessario compilare una domanda (scaricabile da internet dai siti citati) nella quale si specificano i motivi per i quali si desidera andare armati; il richiedente deve avere compiuto la maggiore età. La licenza di porto di pistola o rivoltella paga tassa di concessione governativa annuale; vale per cinque anni ma ogni anno deve essere rinnovata con richiesta nella quale si specificano nuovamente i motivi per i quali si desidera andare armati. Con questo documento è possibile portare fino a tre armi corte; secondo un’interpretazione corrente della legge, non è possibile portare una pistola sportiva per difesa.

Esistono specifici divieti di porto dell’arma da difesa (nelle riunioni pubbliche, nelle aule di tribunale, nei seggi elettorali, negli stadi). Grazie alla circolare del ministero dell’Interno 559/C3159-10100 del 14 febbraio 1998, con la licenza di porto d’arma da difesa è possibile trasportare tutte le armi comuni da sparo, sia lunghe sia corte. La licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale rilasciata alle guardie particolari giurate è esattamente equipollente a quella accordata ai privati cittadini; le uniche differenza riguardano l’importo della relativa tassa di concessione governativa, minore nel primo caso, e la durata biennale anziché annuale. Inoltre, nella documentazione per il rilascio e il rinnovo di questa licenza, l’interessato deve allegare un attestato d’iscrizione ad una sezione del Tiro a segno nazionale.

La licenza di porto di fucile per uso di caccia

Questo documento è rilasciato dal questore. Per averlo occorre recarsi, secondo i casi, alla stazione dei carabinieri, al commissariato della polizia di Stato o alla questura competente per territorio in base al luogo di residenza dell’interessato. Per ottenerlo è necessario compilare una domanda (scaricabile da internet dai siti citati); il richiedente deve avere compiuto la maggiore età. Se il richiedente è stato obiettore di coscienza e non ha fatto il servizio di leva, devono essere trascorsi cinque anni prima di ottenere questa autorizzazione. Occorre accompagnare alla domanda alcune fotografie, un certificato medico e, in mancanza di un congedo dal servizio militare, un certificato di abilitazione all’uso e maneggio delle armi rilasciato da una sezione del Tiro a segno nazionale.

La licenza di porto di fucile per uso di caccia paga una tassa di concessione governativa annuale (attualmente fissata in 173,16 euro); vale per cinque anni, senza necessità di rinnovo annuale. Con questo documento è possibile portare le armi da caccia. Grazie alla circolare del ministero dell’Interno citata sopra, con la licenza di porto di fucile per uso di caccia è possibile trasportare tutte le armi comuni da sparo, sia lunghe sia corte.

La licenza di porto di fucile per lo sport del tiro a volo

Questo documento, istituito dalla legge 323/1969, è rilasciato dal questore. Per averlo occorre recarsi, secondo i casi, alla stazione dei carabinieri, al commissariato della polizia di Stato o alla questura competente per territorio in base al luogo di residenza dell’interessato. Per ottenerlo è necessario compilare la domanda scaricabile da internet sui siti di polizia o carabinieri; il richiedente deve avere compiuto la maggiore età. Occorre accompagnare alla domanda alcune fotografie, un certificato medico e un certificato di abilitazione all’uso e maneggio delle armi rilasciato da una sezione del Tiro a segno nazionale.

La licenza di porto di fucile per lo sport del tiro a volo non paga tassa di concessione governativa; vale per cinque anni, senza necessità di rinnovo annuale. Con questo documento è possibile portare le armi utilizzate per il tiro a volo (il regolamento sportivo di questa disciplina permette solo l’uso dei fucili con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12) durante l’attività sportiva. Grazie alla circolare del ministero dell’Interno citata sopra, con la licenza di porto di fucile per lo sport del tiro a volo è possibile trasportare tutte le armi comuni da sparo, sia lunghe sia corte.

Quante armi e quante munizioni?

È possibile detenere fino ad un massimo di tre armi comuni da sparo, dodici armi sportive e un numero illimitato di fucili da caccia. Le armi possedute non possono essere portate fuori dal luogo di detenzione a meno che non si abbia l’autorizzazione (porto d’armi). Per l’acquisto delle munizioni (cartucce) e della polvere da lancio (polvere da sparo), utilizzata da chi spara con armi ad avancarica o da chi ricarica domesticamente le cartucce, sono necessari gli stessi documenti per l’acquisto di un’arma comune da sparo: il nullaosta o un porto d’armi. La legge prevede un numero massimo di 200 munizioni per arma corta; se con l’acquisto si reintegra il numero di munizioni indicate nella denuncia di detenzione, non è necessario presentare la variazione nei modi indicati. Lo stesso discorso vale se le munizioni vengono consumate entro le 72 ore: è il caso, per esempio, dell’acquisto di munizioni in poligono.

Il trasporto delle armi per andare in poligono

Chi ha acquistato un’arma con nullaosta per portarla in poligono deve essere iscritto in una sezione del Tiro a segno nazionale e richiedere la carta di riconoscimento (carta verde) rilasciata dalle sezioni del Tiro a segno nazionale e vidimata dal questore competente per territorio. Con qualsiasi licenza di porto d’armi non occorre alcun permesso. A ogni modo le armi devono essere trasportare scariche e chiuse in un contenitore o custodia che ne impedisca l’uso immediato. Qualsiasi licenza di porto d’armi autorizza a trasportare un massimo di sei armi alla volta, proprie o ricevute in comodato, oppure un numero illimitato di parti d’arma. È ormai prassi assodata che la legge vieti solo il porto senza licenza in luogo pubblico o aperto al pubblico; perciò si può trasportare un’arma in un luogo privato (casa altrui, armeria, poligono) e portarla, vale a dire impugnarla e, se il luogo lo consente, utilizzarla per sparare.

I principali dubbi sul porto d’armi

Che differenza c’è tra porto e trasporto?

È sostanziale: nel primo caso, l’arma può essere portata in condizioni di piena operatività; nel secondo, l’arma deve essere trasportata scarica e chiusa in un contenitore o custodia che ne impedisca l’uso immediato.

Che cosa devo fare per trasportare le mie armi all’estero?

La Carta europea estende la validità delle autorizzazioni concesse in Italia ai paesi dell’Unione Europea. Ciò comporta la possibilità di portare e trasportare, all’interno dei Paesi dell’Unione, le armi iscritte sulla carta sia per uso sportivo che per uso venatorio. Viene rilasciata a chi sia già in possesso di licenza di porto o trasporto di armi. La sua validità è legata a quella delle licenze o autorizzazioni a cui si riferisce e comunque non può mai superare i cinque anni.

I possessori della Carta, italiani e stranieri, possono trasferire e trasportare le armi iscritte senza altra licenza o autorizzazione (autorizzazione al trasporto per uso sportivo, autorizzazione al trasferimento delle armi) purché in possesso delle autorizzazioni prescritte per l’esercizio dell’attività. È possibile inserirvi fino a un massimo di dieci armi e trasportarne fino a un massimo di tre.

Come riconosco le armi sportive?

Sono sportive tutte le armi comuni che erano iscritte nel Catalogo nazionale e per le quali la qualifica di “arma per uso sportivo” era stata specificata nel relativo decreto del ministro con il quale ne venne disposta l’iscrizione nel Catalogo. Per poter attribuire la qualifica, il ministero dell’Interno doveva obbligatoriamente richiedere il parere di una federazione sportiva riconosciuta dal Coni. Con l’abolizione del Catalogo, avvenuta nel 2012, è sempre possibile far attribuire all’arma la qualifica in questione; andrà richiesta al Banco nazionale di Prova all’atto della sua presentazione per l’omologazione.

L’unico modo per sapere se un’arma è classificata come sportiva è pertanto quello di consultare il catalogo nazionale, se sull’arma appare il relativo numero di iscrizione, oppure verificarne l’eventuale qualificazione sul sito del Bnp.

Come comportarsi in caso di rinvenimento di armi?

Qualora le armi rinvenute non siano denunciate andrà presentata immediata denuncia di rinvenimento presso la locale autorità di pubblica sicurezza, che provvederà alla confisca se risulta che siano state detenute senza denuncia o le restituirà quando non sia possibile dimostrare se al momento dell’occultamento fossero o meno in regola.

È lecita la ricarica casalinga delle cartucce?

Il caricamento casalingo di cartucce è lecito senza particolari formalità. Se la ricarica non avviene per uso personale, ma per farne commercio, si ricade nel concetto di fabbricazione di munizioni, per cui occorre munirsi di licenza del prefetto. La polvere da sparo può essere detenuta, in forza della denuncia all’autorità di pubblica sicurezza, nel quantitativo massimo di 5 kg.

Per detenerne un quantitativo superiore occorre munirsi di licenza di deposito. Gli inneschi e i bossoli innescati possono invece essere detenuti senza limite di quantitativo. Gli altri componenti, quali pallini, borre, bossoli, palle, possono invece essere acquistati e detenuti liberamente. Un punto poco chiaro della legge è quello che afferma che si possono detenere fino a 5 kg di polvere ovvero fino a 1.500 cartucce da caccia a pallini e 200 cartucce per arma corta. Non è chiaro se polvere e cartucce possono cumularsi.

Nel dubbio è meglio essere prudenti, ritenere che non sia possibile e quindi nei 5 kg computare anche la polvere contenuta nelle cartucce cariche, secondo il parametro posto dal decreto ministeriale del 23 settembre 1999 secondo cui una cartuccia per arma corta corrisponde a 0,25 grammi di polvere (quindi 4.000 cartucce per ogni chilo). Chi ha caricato 200 cartucce per arma corta si trova a detenere circa 50 grammi di polvere e quindi può detenere altri 4.950 grammi di polvere. La soluzione è indicata dal giudice Mori ed è da seguire in via prudenziale.

Che cosa fare per praticare il tiro a segno?

Per praticare il tiro a segno accademico è sufficiente iscriversi come socio volontario a una sezione di tiro; chiunque può farlo, purché sia privo di carichi pendenti (è sufficiente l’autocertificazione) e possa dimostrare, tramite certificato medico, di essere fisicamente idoneo alla pratica dello sport ed esente da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Questa prassi non è richiesta a chi sia in possesso di una qualsiasi licenza o autorizzazione di porto d’arma.

Tra i requisiti per l’iscrizione, contrariamente a quanto pensano in molti, non vi è il raggiungimento della maggiore età; già a 10 anni, purché vi sia l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, è possibile praticare il tiro con le armi ad aria compressa; mentre a 14, sempre sotto la direzione e la responsabilità di un adulto, è possibile esercitarsi con quelle da fuoco. Una certificazione di idoneità al maneggio delle armi, quando si intenda sparare a fuoco, è sempre richiesta a chiunque non abbia prestato servizio militare o non detenga alcuna licenza.

Che cosa fare in caso di eredità di un’arma?

Chi, per essere l’erede o altro motivo, alla morte di un soggetto che deteneva armi regolarmente denunziate si trovi comunque in possesso delle armi deve presentarne sollecita denunzia assumendone la custodia; se nessuno se la assume, le armi devono essere consegnate in custodia a polizia o carabinieri (meglio chiedere che vengano a prendersele o che autorizzino il trasporto) oppure a persona munita di porto d’armi o a un armiere. Se l’interessato richiede il nulla osta o possiede porto d’armi, può intestarsele definitivamente. È prassi assegnare a chi ha in carico la custodia delle armi un termine di almeno 60 giorni per deliberare sul da farsi.

L’articolo è tratto dallo speciale Pistole semiautomatiche in edicola da qualche settimana: lo avete trovato in edicola?