Riunitasi lo scorso 22 giugno, a seguito della sentenza 139/2017 della Corte Costituzionale, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato un ordine del giorno con cui si chiede la modifica dell’articolo 19 (controllo della fauna selvatica) della legge 157/92.
Secondo le disposizioni vigenti e a seguito di una sentenza, la 139/2017, della Corte Costituzionale, le sole figure autorizzate all’attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica sono “tassativamente” quelle indicate nell’articolo 19 della legge 157/92 (art. 19 – comma 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio).
Con il documento – consegnato all’esecutivo nella conferenza Stato-Regioni che si è tenuta lo stesso 22 giugno – le Regioni impegnano il Governo a intervenire tempestivamente per una modifica della legge 157/92 al fine di introdurre la figura dell’operatore abilitato.
Per leggere il testo integrale del documento clicca MODIFICA ARTICOLO 19 LEGGE 11 FEBBRAIO 1992 N 157 – NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO