Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, dando ragione a un cittadino umbro che aveva presentato ricorso contro la questura di Perugia. Il diniego del porto d’armi è illegittimo.
Non c’è automatismo tra condanna penale e diniego del porto d’armi. Tanto più se la reclusione è convertita nel pagamento di una sanzione pecuniaria. Perché la discrezionalità dell’amministrazione non può avere più peso della riabilitazione del reo e dell’estinzione del reato. Lo ha stabilito, o forse sarebbe meglio dire ribadito, il Consiglio di Stato con la sentenza 1766 pubblicata il 27 aprile 2017. Il ricorrente, un cittadino umbro di cui sono oscurate le generalità, ha vinto il ricorso contro la questura di Perugia che nello scorso novembre gli aveva negato il rinnovo del porto d’armi.
Nel dettaglio, quella del Consiglio di Stato è un’ordinanza. Senza stare a riepilogare tutta la vicenda, i magistrati si limitano a stabilire chi ha ragione e chi ha torto in un caso di giustizia amministrativa.