La determinazione n. 1807/2017, adottata dalla responsabile del Servizio regionale di prevenzione collettiva e sanità pubblica Regione Emilia Romagna, ha revocato e sostituito la determinazione n. 20621/2016 Integrazioni alla determina n. 15856/2007 in materia di commercializzazione delle carni di selvaggina abbattuta
Fanno eccezione i capi abbattuti destinati all’autoconsumo
In quest’ultimo testo viene precisato che, in ambito regionale, i capi di selvaggina abbattuta e utilizzati a fini alimentare, con l’unica eccezione dei capi abbattuti dal cacciatore in attività venatoria destinati all’autoconsumo, possono essere acquisiti dagli operatori del settore alimentare unicamente se abbattuti con munizioni prive di piombo.
Munizioni prive di piombo per l’attività di controllo
I capi abbattuti in attività di controllo – di cui all’art. 19 della legge 157/92 – che, al contrario dei capi cacciati, sono di proprietà pubblica e non appartengono a chi li abbatte, devono essere conferiti a un centro di lavorazione delle carni, pertanto è d’obbligo l’utilizzo di munizioni prive di piombo a tutela del consumatore, chiunque esso sia ivi compreso colui che l’ha abbattuto.
La Regione Emilia Romagna ha reso disponibile il testo della determinazione in formato .pdf per tutti coloro che volessero scaricarlo e consultarlo.