Un lettore ci scrive a riguardo del comodato d’arma: “si discute on-line sul fatto se sia o meno possibile dare in comodato armi che non siano né sportive né da caccia: molti asseriscono che il comodato non riguarda la natura dell’arma che viene prestata, ma solo l’uso che il ricevente intende farne. Per capirsi, se uno vuole andare al poligono può ricevere in comodati qualsiasi tipo di arma, non solo una da tiro o da caccia. Cosa ne pensate?”
La risposta dell’avvocato Fabio Ferrari
La risposta non prescinde dalla semplice lettura dell’art. 22 della legge n. 110/1975: Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo (omissis).
Quindi la regola generale fa divieto di “affittare” le armi. La giurisprudenza ha poi affermato più volte che tale eventualità, eccezionale – quindi non passibile di estensioni e interpretazioni allargate – attiene al trasferimento da un soggetto all’altro e riguarda unicamente la cessione dell’arma, non la detenzione o il porto (Cass. penale n. 26994/2021). Dunque sembra essere una modalità di trasferimento che nulla attiene all’uso che sarà fatto dell’arma da parte di chi la riceve. Si rammenta, infine, che per ragioni di certezza e di prova (pensiamo a un controllo delle forze dell’ordine), il comodato di arma andrebbe sempre fatto per iscritto, in duplice originale. Se la durata supera le 72 ore va anche eseguita la denuncia in questura o presso i Carabinieri.
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