Da un lettore abbiamo ricevuto una lettera con un dubbio legale sulla detenzione di cartucce per pistola.
“Spettabile redazione, sono un vostro affezionato lettore e colgo l’occasione di scrivervi per chiarire un mio dubbio riguardante la detenzione di cartucce da pistola. Come voi mi insegnate, il numero massimo di cartucce denunciate e detenibili è di 200 (ben diverso il caso nel quale si possieda la prefettizia); pertanto in occasione dell’acquisto delle mie due semiautomatiche ho provveduto a inserire nelle due denunce il relativo munizionamento di 100 + 100 cartucce (9×21 Imi e .45 Acp).
Ora, se volessi acquistare un revolver calibro .357 magnum nel denunciarlo potrei solo inserire l’arma e nessuna cartuccia acquistata. Attualmente sono un iscritto a un poligono di tiro dinamico e, oltre ciò, ricarico le cartucce che sparo.
Il vostro prezioso parere riguarda proprio quest’ultimo aspetto: posso io ricaricare cartucce del .357 magnum, pur non avendole denunciate, sempre nel limite massimo delle 200 cartucce totali detenibili, in quanto la denuncia era solo relativa al revolver?
Per meglio dire: nel caso di un relativo controllo da parte delle forze dell’ordine quest’ultime entrano nel merito, oltre che del numero globale delle cartucce, anche sul calibro delle stesse? Se sì, cosa mi suggerite? Grazie per la vostra attenzione.
Massimo – e-mail
Ecco la risposta dell’avvocato Fabio Ferrari, storico collaboratore di Armi Magazine:
“Egregio lettore, pur avendo già in detenzione i 200 colpi per arma corta, è ben possibile cambiare la denuncia, facendo annotare (per esempio) 100 colpi calibro 9, 50 calibro .45 Acp e 50 in .357 magnum. Il totale non cambia, ma il problema sulla corrispondenza dei calibri sarebbe risolto.
A un eventuale controllo – se nella denuncia di detenzione è stato indicato il calibro di ciascun lotto detenuto – verrà quasi sicuramente controllata anche la corrispondenza con i quantitativi reperiti.
Se invece dalla denuncia risulta il solo numero complessivo delle munizioni (senza specifiche dei calibri) è ovvio che nessuna obiezione potrà essere sollevata, purché il totale resti entro le 200 unità”.