Se il motivo scatenante è vecchio e la situazione risolta, la preclusione alla detenzione di armi non può essere eterna.
Per ciò che esula dalle previsioni degli articoli 11 e 43 del Tulps (s’è discusso per anni del peso della riabilitazione) se la situazione che l’ha determinata è risolta e non recente la preclusione alla detenzione di armi non può durare tutta la vita; lo ha chiarito il Tar della Campania (sentenza 4614/2023) accogliendo il ricorso d’una guardia giurata della cui licenza la prefettura di Napoli aveva disposto la revoca.
Vent’anni fa infatti l’uomo era seguito dal Sert perché tossicodipendente; ma a fine 2022 il percorso di recupero s’è concluso definitivamente, e nei primi giorni del 2023 l’esito negativo degli esami ha consentito all’Asl di rilasciargli il certificato anamnestico.
Il Tar non nega che l’uso di sostanze stupefacenti sia in linea generale incompatibile col possesso di armi; altera infatti «lo stato cosciente dell’individuo, ne limita il controllo» e rende più facile la frequentazione di criminali.
Anche se occasionale, l’assunzione di stupefacenti costituisce dunque un ostacolo al rilascio delle licenze di polizia, automatico però soltanto «nel periodo temporale ravvicinato»; se invece è vecchio, l’episodio dev’essere valutato nell’intero contesto. In questo caso specifico invece la prefettura ha dato «rilievo [eccessivo] a una circostanza datata e non contestualizzata», visto che il percorso di recupero s’è concluso positivamente.
Inoltre a una guardia giurata il porto d’armi serve per lavorare, e dunque per il sostentamento personale e della famiglia; è un aspetto ulteriore da tenere in considerazione quando si decide di revocarglielo.
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