Sarà l’ennesima volta che interveniamo su questo argomento, ma siccome interessa e angoscia molti appassionati, è doveroso riportare la decisione n. 678/2022 del gip (giudice per le indagini preliminari) del Tribunale di Monza
Un agonista aveva subito il ritiro cautelare di armi e licenza, perché le due pistole da tiro erano custodite all’interno della loro valigetta (munita di chiusura); modalità che era ritenuta lesiva della pubblica sicurezza. Seguiva la segnalazione alla Procura della Repubblica, ma il gip – con sentenza ex art. 129 Cpp – non ha accolto la richiesta di emettere un decreto penale di condanna ma ha dichiarato non doversi procedere per il reato di omessa custodia di armi in quanto il fatto non sussiste.
Scrive il giudice che “l’obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall’art. 20 della legge n. 110 del 1975, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi (l’obbligo di dotarsi di particolari dispositivi antifurto grava unicamente sui titolari di licenze di fabbricazione o raccolta di armi, come disposto dal secondo alinea del primo comma dell’art. 20 cit.), deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio del1’id quod plerumque accidit”.
Leggerete la motivazione e il commento esteso su uno dei prossimi numeri di Armi Magazine.