Non c’è una scadenza entro la quale il prefetto debba convalidare il ritiro cautelare delle armi effettuato con urgenza dagli agenti di pubblica sicurezza.
Non esiste un termine entro cui il prefetto debba convalidare il ritiro cautelare delle armi effettuato autonomamente dagli agenti di pubblica sicurezza, che secondo l’articolo 39 del Tulps nei casi di urgenza «provvedono [nel]l’immediato». Lo ha stabilito il Tar del Lazio (sentenza 394/2023) respingendo il ricorso di una guardia giurata che, dopo che aveva inviato una e-mail ritenuta minatoria, s’era visto ritirare l’arma di servizio. Vanifica il ritiro non la mancata convalida da parte del prefetto, ma solo un’esplicita decisione opposta.
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