Le munizioni che impiegano sono munizioni da guerra: pertanto le armi calibro 5,45×39 sono armi da guerra.
È vero che nella legge non si trova uno specifico riferimento ai calibri vietati ma la destinazione bellica delle munizioni che possono impiegare, su tutte quelle perforanti, legittima la qualifica di armi da guerra per quelle calibro 5,45×39; lo ha stabilito il Consiglio di Stato (sentenza 161/2023) respingendo il ricorso di Ares contro la decisione del Tar della Lombardia che nel 2020 aveva convalidato quanto stabilito dal Banco nazionale di prova. Pertanto la pistola Arsenale Tula calibro 5,49×39 che Ares intendeva portare in Italia non può essere considerata un’arma comune; «essendo in grado di sparare munizionamento da guerra, è da considerarsi arma da guerra».
La legge non consente inoltre di dedurre che «il possibile utilizzo anche di munizionamento comune farebbe venir meno il carattere bellico [dell’arma]»; reciprocamente, proprio in virtù della loro definizione per cui contano non le caratteristiche intrinseche ma la destinazione, le munizioni da guerra conservano la propria qualifica a prescindere dall’impiego concreto.
Per qualificare come comuni le armi 5,45×39 non importa neppure che in altre di calibro consentito «ancorché di dimensioni non identiche a condizione che presentino il medesimo diametro del proiettile» si possano impiegare munizioni da guerra; ciò semmai potrebbe deporre «per la loro erronea qualificazione come armi comuni da sparo».
Il Consiglio di Stato chiarisce infine che quella imposta sulle armi da guerra non è una restrizione arbitraria alla circolazione delle merci in Europa; le norme comunitarie consentono infatti di limitare importazione, esportazione e transito «per motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza».
Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.