Il Tar ha sospeso la decisione della questura che aveva negato il porto d’armi a un tiratore riformato al servizio di leva nel 1992.
Uno dei casi più curiosi capitati negli ultimi mesi riguarda un ex dirigente di una nota multinazionale che, sorprendentemente, si era visto rigettare la richiesta di rinnovo del porto d’armi sportivo perché trent’anni prima era stato riformato alla visita per il servizio di leva. In sostanza la questura aveva messo in dubbio la validità della certificazione medica attuale; si era basata su un precedente del Consiglio di Stato che aveva deciso che anche le certificazioni mediche relative al periodo di leva, sospeso dal 2005, potevano rientrare tra i documenti per valutare l’idoneità di colui che chiede la licenza.
Peccato che si siano dimenticati passi importanti: sia l’enorme lasso temporale decorso dalla visita di leva, che peraltro non accertò alcuna patologia; sia l’esistenza di una commissione medica provinciale che decide proprio su questi casi dubbi d’idoneità psicofisica. Qui invece la questura aveva deciso di sostituirsi alla commissione medica, anche se il soggetto aveva chiesto il suo intervento e fosse più che disponibile a ogni tipo di accertamento. Inoltre, all’epoca dell’esonero dal servizio militare (1992) il soggetto aveva da circa dieci anni una licenza di porto d’armi, una pistola da tiro con la quale sparava regolarmente al Tsn, i permessi per il trasporto (negli anni Ottanta servivano anche quelli).
Diniego sospeso
Ma la questura li aveva ritenuti particolari insignificanti e aveva notificato il diniego prontamente impugnato al Tar Lombardia; il soggetto proprio non ci stava a passare per malato mentale, indi soggetto inaffidabile. Prima di notificare il ricorso ha ripetuto le visite mediche di rito, facendo scrivere che era stato riformato alla leva; e ha ottenuto una nuova piena idoneità da un medico capo della polizia di Stato, uno che valuta la salute mentale degli agenti di polizia. Ha poi ripresentato la domanda di rinnovo del porto d’armi chiedendo ai giudici la sospensiva del primo diniego; voleva evitare che la questura ne emettesse un secondo facendo copia e incolla dei motivi: talvolta accade.
Normalmente in questi casi non ci sono i presupposti per la sospensiva, perché il pregiudizio per il ricorrente è molto sfumato. Tuttavia, nel caso di specie, il rischio di ritrovarsi nella stessa situazione e aver dimostrato che una certificazione di 30 anni prima nulla incide sull’attuale valutazione medica ha portato alla decisione di sospendere il primo diniego in via cautelare (ordinanza 995/2022); la discussione nel merito, se servirà, è in calendario per l’aprile 2023. Nel frattempo la questura dovrà decidere sulla seconda richiesta di rinnovo.
L’approfondimento su quest’ordinanza, particolarmente interessante, sarà pubblicato su uno dei prossimi numeri di Armi Magazine.