La prima sezione penale della Cassazione ha chiarito i criteri che consentono di distinguere le armi da fuoco portatili da quelle d’artiglieria.
Per distinguere le armi da fuoco portatili da quelle d’artiglieria bisogna considerare non la necessità d’ancorarle al suolo, ma le loro caratteristiche tecnico-balistiche; lo ha chiarito la prima sezione penale della Cassazione diffondendo le motivazioni della sentenza 22438/2022.
Si definiscono dunque portatili le armi di piccolo e medio calibro, inferiore cioè a 20 millimetri, usate per brevi distanze e che per essere trasportate o usate richiedono un solo operatore; sono invece armi d’artiglieria quelle di grosso calibro, a partire da 20 millimetri, e che per essere trasportate o usate richiedono almeno due operatori e l’impiego di automezzi. Ne consegue che perché possa essere considerata portatile è sufficiente che un’arma da fuoco sia trasportabile da una sola persona (e che, ma è caratteristica strettamente collegata, il suo calibro non superi i 20 millimetri).
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