L’esame d’idoneità da armiere o armaiolo può essere sostenuto in qualsiasi provincia, non solo in quella di residenza.
Il ministero dell’Interno (circolare 557/pas/u/007704) ha finalmente sancito l’illegittimità della prassi di molte prefetture che sistematicamente rifiutavano che un candidato non residente nella provincia si iscrivesse all’esame d’idoneità da armiere o armaiolo. La questione era stata sollevata anche da me insieme all’Auda; l’8 aprile 2022 con una pec avevamo sottoposto agli uffici ministeriali un quesito breve ma articolato su questa problematica.
Nel nostro sistema normativo non esiste un principio da cui ragionevolmente desumere l’esclusività del luogo di residenza del candidato all’esame. Questo principio era di tutta evidenza una mera interpretazione errata fornita da alcune prefetture. Tant’è che anche il ministero conviene che “un orientamento di senso opposto, ossia l’esclusione del candidato per mancanza del requisito della residenza nella provincia, presenterebbe profili di illegittimità difficilmente superabili in caso di contenziosi”; peraltro si porrebbe in conflitto con gli articoli 3, 4 e 35 della Costituzione.
Il ministero conferma dunque la prassi già parzialmente applicata in alcuni ambiti territoriali; è pertanto consentito produrre idonea istanza di ammissione all’esame presso qualunque prefettura- Utf, anche se diversa da quella di residenza.
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