La Consulta dichiara illegittima la legge regionale lombarda che consente alla polizia locale di utilizzare armi a impulsi elettrici come i dissuasori di stordimento a contatto.
Nell’espressione “armi a impulsi elettrici” non rientra solo il taser, che lancia piccoli dardi collegati per mezzo di fili conduttori; gli è giuridicamente affine anche la stungun, dispositivo “che rilascia una scarica elettrica di stordimento nel momento in cui [tocchi] fisicamente il corpo dell’offeso”. Pertanto solo lo Stato centrale può decidere come disciplinarne l’impiego da parte delle forze dell’ordine, anche locali. È con questa motivazione che la Corte costituzionale (sentenza 126/2022) ha accolto il ricorso del governo e dichiarato illegittimo l’articolo 5 della legge regionale lombarda 8/2021 (prima legge di revisione ordinamentale) che modificando la legge 6/2015 introduceva nella dotazione della polizia locale anche “i dissuasori di stordimento a contatto”.
Ha ragione il governo a dire che si tratta di armi comuni, impiegabili soltanto se si segue la procedura che vede coinvolta la Conferenza unificata (Stato, Regioni, città, autonomie locali) e che prevede condizioni specifiche stabilite per decreto; non possono essere le leggi regionali ad autorizzare l’impiego delle stungun che “non sono strumenti di tutela ma armi proprie” visto che “la loro destinazione primaria è l’offesa alla persona, ancorché a scopo difensivo”.
La Corte costituzionale chiarisce che, salva la sperimentazione regolata dal governo, “il legislatore ha finora escluso che gli agenti di polizia (sia locale sia di Stato) possano portare tra le armi di servizio anche i dispositivi a impulso elettrico”; con la legge 8/2021 la Regione Lombardia “ha dunque superato limiti e condizioni individuati dal legislatore per la sperimentazione e ha ampliato il novero delle armi in dotazione ai corpi di polizia locale”.
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