La Cassazione spiega come gestire la denuncia di armi di proprietà del Comune in assenza di un commissariato di polizia sul territorio.
È vero che gli enti locali non sono esonerati dall’obbligo di denuncia, ma è vero anche che dove non c’è commissariato di polizia il sindaco è autorità locale di pubblica sicurezza: e dunque in questa circostanza non è dovuta la denuncia di armi di proprietà del Comune. Lo stabilisce la Cassazione respingendo il ricorso della procura contro l’ordinanza del tribunale che aveva dato ragione a un sindaco lucchese.
“Alla medesima ratio” si legge nella sentenza “risponde anche il passaggio nella detenzione delle armi una volta che [gli agenti di polizia municipale], cessato il servizio, ebbero restituito le pistole al sindaco”. Le armi “erano tornate al Comune nella persona del sindaco pro tempore [che] non era tenuto a comunicare la modifica nella detenzione”.
La Cassazione approfitta della vicenda per ricordare che “i beni di una persona estranea al reato non possono essere confiscate”: visto che le pistole sono del Comune, dopo l’iniziale sequestro al Comune devono essere restituite.
La legge 121/81
“Sono autorità locali di pubblica sicurezza il questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia aventi competenza negli altri comuni. Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di governo”.
Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine. E scopri il numero di maggio, in edicola.