Chi è stato condannato prima che il parlamento modificasse la legge sulla legittima difesa non può chiedere la revoca della sentenza definitiva.
La modifica delle scriminanti differisce radicalmente sia dall’abrogazione sia dalla pronuncia d’incostituzionalità di una legge. Pertanto chi è stato condannato prima che il parlamento allargasse le maglie della legittima difesa non può chiedere la revoca della sentenza definitiva.
Lo ha stabilito la prima sezione penale della Cassazione con una sentenza di cui ha rilasciato le motivazioni nella giornata di ieri.
L’articolo 673 del codice di procedura penale prevede la revoca della sentenza solo in casi ben definiti – abrogazione o dichiarazione d’incostituzionalità della legge. Altre modifiche, come l’ampliamento delle cause di non punibilità, non possono essere considerate affini.
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