La prima sezione penale della Cassazione ribadisce quali siano i limiti del porto d’armi sportivo.
Sembra quasi superfluo, chiunque abbia un minimo di dimestichezza col tema pensa di conoscere quali siano i limiti del porto d’armi. Però poi serve la Cassazione per ricordare che chi è “munito della prescritta licenza” può “portare un’arma da fuoco [solo per le] attività strumentali all’esercizio dell’attività per la quale la licenza sia stata concessa”. Il porto “diviene illegittimo se effettuato per scopi diversi”. Detto altrimenti: il porto d’armi sportivo non abilita ad andare a giro con l’arma carica.
La prima sezione penale ha dunque respinto il ricorso di un tiratore colto a raggiungere il poligono con la pistola carica. Il rilascio del porto d’armi sportivo, si legge, “abilita il titolare al solo trasporto dell’arma dalla propria abitazione al campo di gara e viceversa, come espressamente previsto [dalla legge 323/1969] e previo smontaggio dell’arma, che doveva essere trasportata scarica”.
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