Auda contesta la descrizione del calcio del fucile come parte d’arma.
Nella categoria si trovano elencati canna, telaio, fusto, carrello, tamburo, otturatore e blocco di culatta: visto che non è inserito nella lista, non si capisce perché si dovrebbe considerare il calcio del fucile come parte d’arma. È il cuore della lettera che Auda, Associazione utilizzatori delle armi, ha inviato a primo presidente, procuratore generale e presidente della prima sezione della Cassazione.
Se la sentenza 14811 facesse giurisprudenza, “migliaia di cittadini che detengono in perfetta buona fede un semplice calcio, anche di ricambio, [potrebbero essere] perseguiti e condannati per detenzione illegale, porto illegale o trasporto abusivo di parti di armi”. Alla lettera Auda ha allegato l’articolato parere di Ivan Russo. Basta il titolo, “Il calcio del fucile non è parte di arma comune da fuoco”, per capire quale sia la posizione sostenuta con argomenti giuridici.
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