Con una sentenza depositata negli scorsi giorni, la Cassazione ha definito il campo di uso delle armi da parte delle forze dell’ordine.
Non c’è un diritto assoluto del pubblico ufficiale a non essere punito qualora faccia ricorso alle armi per effettuare un arresto: con la sentenza 26412 depositata negli scorsi giorni la Cassazione definisce il campo di uso delle armi da parte delle forze dell’ordine.
All’articolo 2, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo “non configura un’esimente in favore del pubblico ufficiale che ricorra alla forza armata per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta”. La disposizione è da leggersi al contrario. Ossia garantisce il diritto alla vita “del soggetto passivo dell’intervento armato”. Pertanto uno Stato può disciplinare “eventualmente in maniera più stringente” le condizioni che legittimano l’uso delle armi.
In Italia non è consentito sparare per “interrompere la fuga dei probabili autori di un furto”. A meno che la fuga non causi pericoli ad altre persone. Se invece non esiste, o è esaurita, la situazione di pericolo, si deve “ritenere esaurita anche la possibilità di utilizzare l’arma”.
La quinta sezione penale della Cassazione ha così respinto il ricorso di un agente intervenuto per neutralizzare un furto d’auto. Intercettato presso una stazione di servizio, l’uomo in fuga aveva aggirato una delle volanti a forte velocità. E l’agente aveva sparato mirando alle gomme. Uno dei proiettili, penetrato nell’abitacolo, aveva colpito il fuggitivo alla spina dorsale, causando la paralisi irreversibile degli arti inferiori.
Il ricorso contro la condanna per lesioni colpose gravissime è da respingere, chiude la Cassazione. Perché si possa riconoscere l’esimente, l’uso delle armi da parte delle forze dell’ordine deve seguire un protocollo ben definito.
L’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
“La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo (diritto alla vita) se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario […] (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta”.