Riabilitazione e amnistia hanno effetti diversi sul rapporto tra condanne penali e porto d’armi. Lo chiarisce il Tar della Toscana.
Se con la nuova Direttiva la riabilitazione può avere effetti ampi, il rapporto tra condanne penali e porto d’armi rimane comunque vecchia maniera in caso di amnistia. Ossia massimo spazio alla valutazione autonoma dell’amministrazione. Lo ha ribadito il Tar della Toscana respingendo il ricorso di un cacciatore di Siena. Al di là della valutazione specifica, il tribunale sottolinea dunque che l’amnistia non comporta automaticamente un parere positivo per la concessione del porto d’armi. “Se fa venir meno l’antigiuridicità del fatto sotto il profilo dell’applicazione di una sanzione penale, [l’amnistia] non elide tuttavia il reato come fatto storico”. Detto altrimenti: la cancellazione del reato riguarda esclusivamente la sua punibilità, non il fatto che sia stato commesso. E pertanto si può valutarlo “per qualificarne le conseguenze sotto il profilo amministrativo”.
Il Tar della Toscana chiarisce anche perché la riabilitazione abbia un peso diverso sulla relazione che si instaura tra condanne penali e porto d’armi. Presuppone infatti “che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta al fine di un giudizio prognostico sul suo futuro comportamento”.