La Corte costituzionale è tornata a esprimersi sulla possibilità di coinvolgere i cacciatori nelle attività di controllo della fauna selvatica. Dopo quella della Liguria, cade un pezzo della legge regionale abruzzese.
I cacciatori non possono essere coinvolti nelle attività di controllo della fauna selvatica. E qualunque legge regionale che tenti di consentirlo è illegittima. È netta la risposta della Corte costituzionale alla questione sollevata dal Tar dell’Abruzzo. Sotto la falce cade l’articolo 44, commi 2 e 6, della legge regionale abruzzese sulla caccia, la 10/2004. La norma originaria consentiva ai cacciatori di prendere parte alle pratiche di controllo della fauna selvatica. Ma la legge quadro sulla caccia lo vieta esplicitamente, prevedendo soltanto il coinvolgimento di alcune figure specifiche. Oltre alle guardie venatorie provinciali, proprietari e conduttori dei fondi, guardie forestali e guardie comunali. Non cacciatori.
Nella sentenza 217/2018, discussa alla fine di ottobre e depositata ieri sera, la Corte costituzionale fa risuonare quanto aveva già deciso un anno e mezzo fa per la Liguria. L’elenco “è tassativo”, il controllo della fauna selvatica “non attiene alla caccia”, perché è svolto “non per fini venatori” ma “per la tutela dell’ecosistema”. E nella tutela dell’ambiente il potere dello Stato centrale è esclusivo, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.