Il Consiglio di Stato ha rilasciato un parere sulla possibilità di invocare l’intervento straordinario del Presidente della Repubblica quando si fa ricorso per la restituzione del porto d’armi.
Il ricorso per la restituzione del porto d’armi può essere presentato in via straordinaria al Presidente della Repubblica soltanto per appellarsi contro una decisione definitiva. Non per evitare l’iter tradizionale. È il parere del Consiglio di Stato, investito in via consultiva della questione dal ministero dell’Interno. La valutazione si è resa necessaria dopo il ricorso di un cittadino di Firenze, considerato “non affidabile” in materia di armi e per il quale prefettura e questura avevano disposto la revoca della licenza. Il ricorso deve innanzitutto essere presentato agli organi preposti, specifica il Consiglio di Stato. Ossia “in via gerarchica al ministero dell’Interno” oppure, come “ricorso giurisdizionale, al Tar” competente.
L’articolo 8 del dpr 1199/1971 prevede infatti che “contro gli atti amministrativi definitivi [sia] ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità”. Peraltro il secondo comma specifica che, “quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato”.