Gli uffici del Viminale hanno diramato una circolare che fornisce una serie di criteri per l’interpretazione e l’applicazione della Direttiva armi.
Durata del porto d’armi per chi già l’aveva prima del 14 settembre, immatricolazione dell’arma, revoca della licenza in caso di condanna penale e successiva riabilitazione, disciplina delle munizioni: oltre a fornire criteri per “l’interpretazione e l’applicazione” della norma, la circolare del ministero dell’Interno sulla Direttiva armi chiarisce alcune questioni rimaste aperte se si guarda alla lettera del decreto legislativo.
Innanzitutto la durata del porto d’armi: avranno scadenza quinquennale le licenze rilasciate dal 14 settembre in poi. I titoli di polizia rilasciati prima di tale data, scrive il dipartimento di Pubblica sicurezza, “conservano l’efficacia temporale prevista dalla previgente normativa”. Solo all’atto del loro rinnovo “dovrà essere applicata la nuova durata quinquennale”.
Poi due note sull’immatricolazione, che da adesso prende il nome di marcatura unica. La sua disciplina sarà integrata dagli atti esecutivi della Commissione europea, che sta ancora lavorandoci. Solo quando il governo dell’Ue si sarà espresso, si saprà se la marcatura debba essere apposta anche sulle parti “assemblate sull’arma ab origine”. Le istituzioni comunitarie hanno peraltro già chiarito che anche sulle armi importate devono essere indicati “anno di produzione o fabbricazione e nome del fabbricante”.
Condanne penali e riabilitazione nella circolare del ministero dell’Interno sulla Direttiva armi
Il Viminale ha rilasciato poi un’indicazione chiara anche sui confini dell’articolo 43 del Tulps. Ossia quello che disciplina concessione e revoca del porto d’armi in caso di condanne penali e riabilitazione. La nuova norma esclude la preclusione automatica in caso di condanna penale e lascia spazio alla discrezionalità di questura e prefettura. E il dipartimento di sicurezza chiarisce che questa discrezionalità può esercitarsi, “in linea di principio”, solo su “fatti e circostanze verificatesi successivamente alla sentenza di riabilitazione”. Perché la riabilitazione è concessa da un giudice che ha valutato la storia pregressa del condannato e ha rilevato “prove effettive e costanti di buona condotta”. Se c’è la riabilitazione, non si capisce come mai non si possa concedere il porto d’armi, a meno che non si sia verificato un altro fatto ostativo nel frattempo.
Dalla circolare del ministero dell’Interno sulla Direttiva armi emerge anche un’indicazione cruciale per chi vende o acquista armi a distanza. La comunicazione alle autorità competenti deve essere inviata “da parte della ditta al più tardi nel momento in cui inizia il trasporto dell’arma acquistata”. Una spiegazione anche sul limite di 62 colpi imposto ai collezionisti che provano le loro armi. Queste modalità, compresa la cadenza semestrale, coincidono “con gli standard ordinari con i quali la polizia di Stato effettua le prove tecniche di funzionamento sulle armi in propria dotazione”.