Federfarma, Federazione benzinai e Federazione tabaccai appoggiano le proposte di riforma. Ma nel corso delle audizioni sulla riforma della legittima difesa spicca il parere, denso di dubbi, di Consiglio nazionale forense e Organismo congressuale forense.
La riapertura delle Camere dopo l’estate ha portato con sé nuove audizioni sulla riforma della legittima difesa. E, mentre farmacisti, benzinai e tabaccai appoggiano le proposte in discussione, gli avvocati tentano di mettere un freno. Nel corso dell’audizione in commissione Giustizia al Senato, Antonio De Michele e Alessandro Vaccaro, rappresentanti del Consiglio nazionale forense e dell’Organismo congressuale forense, considerano infatti la formulazione attuale “adeguata a bilanciare i contrapposti interessi”.
Federfarma considera condivisibile l’esigenza presentata dai diversi ddl: è vero che ci vogliono politiche preventive di contrasto alla criminalità e che la prassi standard deve prevedere la non reazione, ma bisogna che la legge eviti di incriminare per reati gravi “chi vuol difendere la propria persona contro attacchi criminali”. Anche perché la videosorveglianza, che comunque è un deterrente e uno strumento investigativo di buon livello, non basta. E le farmacie rappresentano un luogo ad alto rischio di rapina, “molto più degli sportelli bancari”.
Le audizioni sulla riforma della legittima difesa di benzinai e tabaccai
Faib Confesercenti, ossia una delle associazioni che rappresentano i benzinai, denuncia “oltre un migliaio di episodi malavitosi l’anno” negli impianti di distribuzione carburanti e apprezza e condivide le proposte in discussione al Senato. È utile, ritiene l’associazione di categoria dei benzinai, ampliare l’esimente della legittima difesa, “anche a eventuale detrimento e depotenziamento del requisito della proporzione”. Allo stesso modo Faib condivide l’inclusione delle adiacenze nell’area in cui possa essere esercitata la legittima difesa e l’inasprimento delle pene e delle sanzioni per gli aggressori.
La norma attuale, sostiene Faib, ha un problema serio: è difficile identificare la proporzionalità tra offesa e difesa. E da qui nascono “gli ampi margini di discrezionalità” della magistratura. I benzinai auspicano dunque che i ddl siano ricompresi in un testo unico che li sintetizzi e permetta di presumere la legittima difesa “in tutti gli atti diretti a respingere l’ingresso mediante modalità violente di sconosciuti in abitazioni o nelle attività commerciali e imprenditoriali o nelle immediate adiacenze”. Gli aggressori feriti, o i familiari in caso di morte, non posso chiedere i danni alla loro vittima. E lo Stato deve sobbarcarsi tutte le spese legali nel caso di un eventuale processo per eccesso colposo di legittima difesa.
Di avviso simile la Federazione tabaccai, che chiede di inquadrare la legittima difesa in modo più chiaro rispetto a quanto previso dalla norma attuale. Ci vuole la non punibilità qualora la reazione sia causata da forte stress emotivo (paura, panico, forte turbamento) o da un errore incolpevole. Devono essere rivalutati in sede civile, ritiene la Federazione tabaccai, i meccanismi di quantificazione del danno causati da un eccesso di legittima difesa. E lo Stato deve provvedere alle spese legali.
La posizione di Consiglio nazionale forense e Organismo congressuale forense
A rompere un fronte compatto arrivano però il Consiglio nazionale forense e l’Organismo congressuale forense. Gli avvocati ritengono che l’attuale formulazione della norma appaia “adeguata a bilanciare i contrapposti interessi”. E pertanto non pare opportuno “indulgere all’ampliamento delle facoltà di difesa che l’aggredito possa porre in essere, fino a giungere a negare valenza al diritto fondamentale alla vita o all’integrità fisica dell‘aggressore”. La legittima difesa è già ampiamente garantita dalla riforma del 2006, che ne ha allargato le maglie.
Per quanto riguarda il ddl di iniziativa popolare, gli avvocati esprimono la loro perplessità sulla misura che vieta all’aggressore ferito di chiedere i danni. L’aumento delle pene, proposto dal ddl Ginetti e Astorre, non serve a niente. E contrastano con il criterio di proporzionalità la presunzione di aggressione, e quindi l’esclusione della punibilità, a fronte di stato di agitazione della persona offesa. È quanto previsto dai ddl La Russa e Caliendo. Medesima critica sull’ampliare alle adiacenze la zona in cui possa esercitarsi a prescindere la legittima difesa.
Del ddl Gasparri non convince innanzitutto la definizione di “non manifesta sproporzione” tra aggressione e reazione. Dubbi anche sulla volontà di dare per presunto il diritto di difesa in ogni violazione di domicilio. Infine, il ddl Romeo non convince gli avvocati nel punto in cui propone di escludere i colpevoli di furto in abitazione dal novero di coloro che possono richiedere i benefici penitenziari. Di base, sostengono Consiglio nazionale forense e Organismo congressuale forense, le modifiche proposte rischiano di legittimare l’immagine del cittadino–giustiziere, che coadiuva lo Stato o addirittura lo sostituisce nella prevenzione e repressione dei reati.