Oggi, venerdì 5 gennaio, ore 17,25 uno sparo nelle colline dietro a Forcoli, in zona battuta dai criminali della posta. Andare appositamente in giorno di silenzio venatorio per abbattere una delle poche beccacce viste nella nostra zona quest’anno, oltre che illegale, è squallido e rappresenta la pochezza di certe persone. Preferisco continuare a faticare nel bosco col mio cane indisciplinato e non trovare nulla, ma con un minimo di onore. Schifo.
E’ Mario che ci scrive e la sua è una delle tante voci del coro di cacciatori di beccaccia che ci giungono forti, voci di condanna e di denuncia per chi caccia illegalmente e senza morale. Denuncia e disprezzo per chi palesemente scredita una categoria con il suo comportamento incivile e disonesto. Giorgio Lugaresi si è fatto già portavoce (cfr Beccacce che Passione 1-2018 pag 4) di un richiamo al buon senso da parte di ciascun cacciatore, quel buon senso che, se fosse la regola, basterebbe per sistemare molte delle cose che non vanno all’interno del mondo venatorio. Ma per diventare “la regola” il buon senso ha ancora oggi bisogno di essere… sollecitato.
Ed è proprio la voce dei cacciatori corretti, che ha cominciato finalmente a squillare forte e chiara, che è stata ascoltata da chi le regole le deve stabilire con chiarezza. Un primo segnale importante è stato dato in Toscana con le ultime modifiche (2017) alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). E’, infatti, prevista una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ogni capo appartenente alla specie beccaccia abbattuto al di fuori dei periodi, degli orari e delle modalità espressamente indicate nel calendario venatorio e nel regolamento regionale. Sanzione che raddoppia in caso di recidiva (Art. 7 – Violazione amministrative – Sanzioni pecuniarie. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 3/1994).
Ma non è tutto. L’articolo 59 della stessa l.r. 3/1994 inserisce la sospensione del tesserino venatorio (Art. 8 – Sanzioni principali non pecuniarie. Modifiche all’articolo 59 della l.r. 3/1994): per le violazioni di cui all’art. 58, lettera r bis) oltre la sanzione pecuniaria, è altresì disposta la sospensione per un anno del tesserino venatorio di cui all’articolo 28, comma 7. Se la violazione è nuovamente commessa la sospensione è disposta per tre anni.
E, sempre in Toscana, l’articolo 3 – Modalità e forme di caccia (Capo II – Esercizio della caccia) del calendario venatorio stagione 2017-2018 indica anche al comma 7 bis che nel calendario venatorio può essere previsto che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l’ausilio del cane da ferma o da cerca.
Il buon esempio è stato di recente raccolto in Puglia. La legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio” prevede, infatti, sanzioni consistenti per chi pratica la posta alla beccaccia. Il comma 1 lettera p) dispone una sanzione amministrativa da euro 450 a euro 1.500 per chi viola le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 1, lettera ee) – ovvero per chi pratica la posta e l’appostamento, sotto qualsiasi forma, alla beccaccia e al beccaccino – nonché per chi preleva la specie beccaccia al di fuori degli orari consentiti indicati nel calendario venatorio regionale.
Certo, anche la legge ha dei limiti. Come il buon senso ha i suoi nella testa delle persone, la legge, se non viene applicata, non assolve il suo compito. E’ quasi superfluo aggiungere che, oltre alle leggi, servono più controlli e che manca chi la legge deve farla rispettare. Ma prima di indicare una nuova quaestio da risolvere, cominciamo, con il buon senso, a essere noi i primi controllori oltre che di noi stessi anche degli altri. Il silenzio uccide. Anche le beccacce.
© Viviana Bertocchi – editoriale Beccacce che Passione n° 2 2018