Il Tribunale di Trento ha confermato la decisione del questore: revoca del porto d’armi nonostante il grande lasso di tempo intercorso e la riabilitazione
Il porto in luogo pubblico di un silenziatore è motivo sufficiente per il ritiro di licenza di caccia e Carta europea d’arma da fuoco. Anche se il fatto è avvenuto più di 25 anni prima. Lo ha deciso il Tar di Trento con la sentenza 1/2017, respingendo il ricorso di un cacciatore trentino.
Perché il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto. E può essere concesso soltanto a coloro che forniscano garanzie sulla loro affidabilità “per la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso”.
1991: un silenziatore, un caricatore e una lastrina
Nel maggio 1991 l’uomo aveva subito una condanna dal Tribunale di Rovereto. Era stato infatti colto in possesso di un silenziatore e di parti di armi da guerra mentre si trovava in pubblico. Esito della perquisizione: silenziatore, caricatore per carabina Winchester M.1 calibro 30 e lastrina raccoglitrice di proiettili per fucile Garand. L’accusa: violazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La sentenza: quattro mesi di reclusione e 400.000 lire di multa. Poi venticinque anni nei quali l’uomo ha tenuto una condotta irreprensibile, come confermato dall’ottenuta riabilitazione. E soprattutto dall’ottenimento del porto d’armi.
Non ci si libera dal passato
Nel 2016 la questura di Trento ha disposto il ritiro della sua licenza e della Carta europea d’arma da fuoco. L’affidabilità del soggetto, compromessa dal porto di silenziatore e di parti d’armi da guerra, è frutto di una valutazione discrezionale. Negativa. È questa la posizione della questura, nonostante il lasso di tempo intercorso e il provvedimento di riabilitazione.
Nel marzo 2016 il Tribunale di Trento aveva richiamato una sentenza del Consiglio di Stato secondo la quale la riabilitazione fa venir meno l’automatismo del diniego. Ma, anche se si perde la preclusione automatica, “la condanna, per quanto remota e superata dalla riabilitazione, non perde la sua rilevanza in senso assoluto”. Rimane la valutazione discrezionale dello Stato. A partire dalla valutazione di ulteriori elementi, come le circostanze e l’intrinseca gravità del reato.
Poi nella primavera del 2016 il Consiglio di Stato ha reso più rigido il proprio orientamento. Il porto d’armi non può essere rilasciato, o deve essere ritirato, in caso di condanne per reati ostativi. A prescindere dall’eventuale riabilitazione. E perché il porto abusivo di parti d’armi è assimilabile al porto abusivo d’armi tout court. E la sentenza giunge di conseguenza. Revoca della licenza. E revoca della Carta europea d’arma da fuoco.